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Richiesta di Test HIV sul luogo di lavoro

facebook profilo marySono diverse le segnalazioni fatte alla LILA da parte di persone con HIV in cerca di lavoro, alle quali è stato richiesto, tra la lista degli esami comuni da fare, anche il test dell'HIV. Conoscere lo stato sierologico dei propri dipendenti e delle proprie dipendenti non ha alcun senso al fine della tutela della salute. La richiesta del test è vietata dalla legge ma è una pratica diffusa, non giustificata da rischi reali ma dettata da ignoranza e pregiudizi. Proviamo a fare chiarezza su questa situazione anomala.

 

Aspetti giuridico-normativi

Lo Statuto dei lavoratori vieta tassativamente al datore di lavoro di compiere direttamente accertamenti sullo stato di salute del lavoratore. Al dipendente o alla persona in considerazione per un’assunzione, il datore può soltanto richiedere, per alcune mansioni, una attestazione di idoneità.
La Legge 135/90 vieta espressamente al datore di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare lo stato di sieropositività all’HIV.
L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO o OIL) – l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere la giustizia sociale e i diritti nel mondo del lavoro – ribadisce che non vi devono essere discriminazioni in base alla reale o presunta positività all’HIV e che a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test HIV o di rilevare il proprio stato sierologico.

Costituzione, art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Statuto dei lavoratori, L. 300/70 art. 5 (Accertamenti sanitari)

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

L. 135/90, art. 5 (Accertamento dell’infezione)

3. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV
se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. Sono consentite analisi di accertamento di infezione da HIV, nell'ambito di programmi epidemiologici, soltanto quando i campioni da analizzare siano stati resi
anonimi con assoluta impossibilità di pervenire alla identificazione delle persone interessate.
5. L'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro.

L. 135/90, art. 6 (Divieti per i datori di lavoro)

1. È vietato ai datori di lavoro, pubblici e privati, lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di
sieropositività.

Organizzazione Internazionale del Lavoro, Raccomandazione 200 del 2010

III – Principi generali
c) non deve esservi discriminazione o stigmatizzazione dei lavoratori, in particolare nei confronti delle persone che sono in cerca di lavoro o presentano domanda d’impiego, in base alla loro reale o presunta sieropositività, o in quanto provenienti da regioni o appartenenti a fasce di popolazione considerate maggiormente esposte o vulnerabili all’infezione da HIV;
i) a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test HIV o rivelare il proprio stato sierologico;

 

Perché non ha senso richiedere il test HIV

In ambito lavorativo non c’è rischio specifico di trasmissione del virus HIV. Laddove sussistano dei rischi professionali, la legge già prevede l’obbligo per il datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei propri dipendenti (ad esempio guanti e mascherina per gli operatori sanitari). L’adozione di precauzioni a carattere universale tutela tutti i lavoratori da ogni genere di rischio connesso all’attività lavorativa; non si tratta quindi di misure specifiche per l’HIV da adottare solo in presenza di persone con HIV. Per questo è irrilevante conoscere lo stato sierologico di un dipendente o di un collega.

 

E allora perché il test viene richiesto?

In base al principio generale per cui il diritto di ciascuno trova un limite nel diritto degli altri, nel 1994, con la  sentenza 218, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 5 comma 3 della L.135/90 nella parte in cui esclude accertamenti relativi all’HIV, laddove possano esserci attività che comportino rischi per la salute di terzi. La Corte Costituzionale ha dunque affidato al legislatore il compito di individuare queste attività, ma a distanza di anni non esiste ancora questo elenco di mansioni.
Questo vuoto legislativo ha aperto nei fatti la possibilità che il datore di lavoro possa agire in modo arbitrario richiedendo il test HIV a sua discrezione.

 

Facciamo chiarezza!

I Ministeri della Salute e del Lavoro hanno emanato nel 2013 una circolare per rispondere ufficialmente alle numerose richieste di chiarimento in merito alla legittimità di richiedere il test HIV ai lavoratori.
In questa circolare si sottolinea che l’HIV non si trasmette attraverso il contatto occasionale e che la presenza sul luogo di lavoro di persone con HIV non è un rischio per la sicurezza; viene inoltre ricordato che, laddove sussista un rischio professionale, vi è l’obbligo di adottare precauzioni di carattere universale. Il test HIV non può dunque essere richiesto indiscriminatamente a tutti i lavoratori.
Eventuali norme specifiche di settore, che richiedano l’accertamento della negatività all’HIV come condizione di idoneità ad uno specifico servizio (ad esempio presso le forze militari), devono essere motivate da una effettiva condizione di rischio nei confronti di terzi. Per evitare possibili abusi, tale rischio deve essere verificabile, avvalorato dalle conoscenze scientifiche più avanzate e valutato caso per caso anche in relazione alla qualifica professionale e alle condizioni di salute del singolo lavoratore. In tutti i casi vi è l’obbligo di fornire al lavoratore adeguate informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e di ottenere il suo consenso al test HIV.

 

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Richiesta di Test HIV sul luogo di lavoro

Aspetti giuridico-normativi
Perché non ha senso richiedere il test HIV
E allora perché il test viene richiesto?
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Situazioni particolari sul lavoro

Drug test e interazione con i farmaci antiretrovirali
Viaggi e soggiorni per lavoro all’estero
Test HIV in ambito militare

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Licenziamento, trasferimento e cambio mansioni

Disciplina del licenziamento
Trasferimenti o cambi di mansione

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Le agevolazioni in ambito lavorativo

Agevolazione per le assunzioni
Permessi retribuiti
Benefici economici
Invalidità civile

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Discriminazioni: cosa puoi fare

Discriminazioni: cosa puoi fare

Situazioni particolari sul lavoro

facebook profilo braccioDrug test e interazione con i farmaci antiretrovirali

Da LILAChat, il forum della LILA
Lavoro da 2 anni con un contratto a termine presso una industria chimica, con scadenza contratto a fine anno, che da determinato passerà ad indeterminato… Ieri mi hanno avvisato che l'azienda ha preso a caso una decina di operai per fargli il drug test (test antidroga) in quanto conduciamo carrelli elevatori, e gestiamo degli impianti chimici complessi, mi hanno dato l'avviso ieri per fare il test oggi… Stamane ho letto meglio il foglio di avviso che ci ha consegnato il caporeparto, come in quasi tutti gli esami è indicato di specificare se si assumono farmaci, l’azienda della mia situazione non sa nulla (dello stato sierologico di ci scrive, N.d.R.), altrimenti non mi avrebbero assunto mai, come penso il 99% delle società private, io sono in cura da 3 anni e mezzo con Atripla, pensavo che non ci fossero problemi… Mi sono comunque messo stamattina a navigare su internet e ho trovato che atripla può dare delle false positività a questi esami soprattutto per la cannabis, mi e caduto il mondo addosso, soprattutto ora che dopo 2 anni sto per essere assunto, se dovessi risultare positivo, sono in una strada senza uscita, o dico che sono in terapia per l'hiv, e li sarebbe la fine, in quanto all'assunzione ho dichiarato di essere sano come un pesce, o altrimenti passo per consumatore di cannabis o di altre droghe, e li mi toglierebbero dagli impianti, quindi dal lavoro…”

Per i lavoratori e le lavoratrici addetti a mansioni che comportino particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi, vi è l’obbligo di sottoporsi ad accertamenti antidroga proposti dall’azienda. Come nel caso soprariportato, generalmente il preavviso all’esecuzione del test antidroga è molto breve ed è accompagnato dalla richiesta di indicare se si assumano farmaci, poiché questi potrebbero interferire con gli esiti del test determinando dei falsi positivi. Anche alcuni farmaci antiretrovirali possono generare dei falsi positivi, per questo è opportuno segnalare se si è in terapia, anche se questo equivale sostanzialmente a dichiarare la propria positività all’HIV. A questo proposito, ricordiamo che l’HIV non può costituire motivo di discriminazione e che il medico del lavoro venuto a conoscenza dello stato di positività all’HIV di un lavoratore è tenuto al segreto professionale.
Nella vicenda riportata, il test antidroga ha poi dato esito negativo ma ha comunque comportato un grosso stress. Se anche tu svolgi un lavoro che prevede accertamenti antidroga e non vuoi assolutamente dichiarare i farmaci che assumi, né rischiare di risultare positivo al test, il consiglio è quello di parlarne con il tuo infettivologo e di concordare fin dall’inizio una terapia che non presenti tale inconveniente in modo da non doverti trovare mai in una situazione del genere.

Viaggi e soggiorni per lavoro all’estero

Se il tuo lavoro prevede viaggi all’estero, è utile che tu conosca i paesi nel mondo che limitano l'ingresso, il soggiorno e la permanenza dei cittadini stranieri con HIV. Mentre nel caso dei soggiorni turistici si hanno problemi solo in rarissimi casi, per i soggiorni prolungati - tipicamente quelli per motivi di studio o di lavoro –in alcuni paesi possono essere richiesti permessi particolari da cui le persone HIV positive sono escluse. Nella maggior parte dei paesi con limitazioni all’ingresso, il test HIV è obbligatorio.
Qui puoi trovare le norme di ingresso e di soggiorno per le persone HIV positive nel mondo:

Test HIV in ambito militare

Tra gli accertamenti sanitari ai quali gli appartenenti alle Forze Armate sono periodicamente sottoposti vi è anche il test per l’HIV. La certificazione di assenza di positività all’HIV è inoltre condizione di ammissibilità a tutti i bandi di concorso indetti dal Ministero della Difesa, indipendentemente dal ruolo che i partecipanti saranno in concreto chiamati a ricoprire: il test è richiesto ai sedicenni per l’iscrizione all’Accademia, così come agli aspiranti suonatori della banda e agli agonisti sportivi.
Il ministero della Difesa, interpellato dalla LILA per le numerose richieste da parte del personale militare di informazioni su possibili conseguenze per l'eventuale positività all'HIV, e sull'obbligo di presentare un certificato "HIV negativo" per poter accedere a qualunque bando di concorso della Difesa, ha risposto rivendicando quanto deciso: il personale già assunto va ridimensionato nelle mansioni, e ai bandi possono concorrere solo persone con un test HIV negativo.

 

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Discriminazioni: cosa puoi fare

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Licenziamento, trasferimento e cambio di mansioni

facebook profilo nonnaDisciplina del licenziamento

La disciplina dei licenziamenti è uguale per tutti i lavoratori, a prescindere dallo stato sierologico: nessun lavoratore può essere licenziato senza un valido motivo e senza che gli sia concesso un periodo di preavviso, durante il quale dovrà continuare a percepire la retribuzione.

Casi di licenziamento illegittimo

 Il licenziamento basato su ragioni discriminatorie (siano esse per razza, sesso, opinioni politiche o stato sierologico) o su qualsiasi altra violazione dello Statuto dei Lavoratori è nei fatti nullo.
Qualora il licenziamento non sia motivato da una giusta causa o da un giustificato motivo, il licenziamento è annullabile.

Assenze per malattia e potere di licenziamento

Il lavoratore affetto da patologie correlate all’infezione da HIV tali da impedirgli lo svolgimento dell’attività lavorativa, al pari di qualsiasi lavoratore, non può essere licenziato durante la malattia se non dopo che sia decorso il termine massimo previsto dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (c.d. periodo di comporto).

Trasferimenti o cambi di mansione

Come previsto per ogni altro lavoratore, anche il lavoratore con HIV/AIDS non può essere trasferito se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. In tutti i casi il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Perdita dell’idoneità

La perdita dell’idoneità alle mansioni da parte del lavoratore con HIV/AIDS può comportare il licenziamento solo a condizione che questi non possa essere impiegato in mansioni equivalenti oppure, qualora ne faccia richiesta lo stesso lavoratore, in mansioni di qualifica inferiore.

 

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Le agevolazioni in ambito lavorativo

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Discriminazioni: cosa puoi fare

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Le agevolazioni in ambito lavorativo

facebook profilo marioL’infezione da HIV non dà diritto ad agevolazioni, ma in alcuni casi, qualora le condizioni di salute siano compromesse, è possibile richiedere alcuni benefici previo accertamento sanitario da parte degli organi competenti. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti ai servizi sociali, ai patronati sindacali o alle associazioni di volontariato.

Agevolazione per le assunzioni

La legge 68 del 1999 - "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - promuove l’inserimento e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro, attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La legge si rivolge alle persone disabili in età lavorativa, che abbiano compiuto i 16 anni di età e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile, e include diverse tipologie di disagio tra cui quella degli invalidi civili.
Una persona con HIV/AIDS cui sia riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 46%, fino al 100% purché con residue capacità di lavoro accertate da una commissione medica, può chiedere l’iscrizione alle liste delle categorie protette all’ufficio di collocamento per disabili. Laddove l’inserimento lavorativo non sia immediatamente possibile, gli uffici competenti promuovono azioni di orientamento, formazione e sostegno, d’intesa con altri enti e servizi, per raggiungere l’obiettivo dell’integrazione lavorativa.

Permessi retribuiti

I lavoratori dipendenti, sia nel settore pubblico che in quello privato, hanno il diritto di assentarsi dal lavoro con appositi permessi (retribuiti e non retribuiti) in alcuni casi espressamente regolati dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Altre opportunità possono derivare da specifiche normative aziendali contenute nei contratti integrativi; per questo è fondamentale, al di là delle specifiche previsioni di legge, verificare se presso l’azienda esistano clausole che integrino la normativa in materia.
Le persone con HIV, e i genitori o familiari conviventi che assistano una persona in AIDS in situazione di gravità, possono fare richiesta dei benefici previsti dalla legge 104/92 – “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Tali benefici comprendono il diritto a dei permessi retribuiti e il diritto di scegliere, laddove sia possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e a non essere trasferiti senza il proprio consenso.

Benefici economici

Possono essere richiesti da chi sia in regola con il versamento dei contributi (per almeno 5 anni, di cui 3 negli ultimi 5). Sono contributi economici erogati dall'INPS, previo accertamento sanitario; l’entità dei contributi è variabile ed è calcolata in base agli anni di contributi versati e alle retribuzioni percepite.
Sono previste due forme di prestazioni:
-    Assegno di invalidità
Nel caso la capacità lavorativa fosse ridotta a meno di un terzo, l'assegno viene riconosciuto per 3 anni e confermato, su domanda, se lo stato invalidante dovesse permanere. Dopo tre riconoscimenti (prima concessione e due conferme) l’assegno viene confermato automaticamente.
L'assegno è compatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa e non è reversibile.
-    Pensione di inabilità
Viene riconosciuta nel caso di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi mansione. È incompatibile con qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma ed è reversibile.

(http://www.inps.gov.it)

Invalidità civile

L’invalidità civile si differenzia dagli altri tipi di invalidità per il fatto di non richiedere alcun versamento contributivo. Essa è perciò oggetto di prestazioni solo assistenziali.
Possono presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile i cittadini, con età compresa fra i 18 ed i 65 anni, affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica e intellettiva, non riconducibili a cause di lavoro, di servizio e di guerra.
La pensione di invalidità civile viene riconosciuta, previo accertamento sanitario, a chi abbia un grado di invalidità pari o superiore al 74% e un reddito personale annuo inferiore alla soglia stabilita anno per anno. La pensione di Invalidità Civile viene erogata per tredici mensilità e, in caso di morte del titolare, non è reversibile.
Nel caso venga riconosciuta un’invalidità del 100% e l’impossibilità a deambulare o a compiere i normali atti quotidiani della vita senza l’aiuto di un accompagnatore, è possibile richiedere un'indennità di accompagnamento, erogata indipendentemente dal reddito percepito. A questa prestazione hanno diritto anche gli ultrasessantacinquenni purché non siano ricoverati in Istituti di Cura.

 

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Discriminazioni: cosa puoi fare

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Discriminazioni: cosa puoi fare

facebook profilo clarkNon vi è alcun obbligo di dichiarare il proprio stato sierologico al datore di lavoro. In ogni caso, il datore venuto a conoscenza della positività all’HIV di un suo dipendente è tenuto a non divulgare tale notizia. In caso contrario il lavoratore può sporgere querela per diffamazione.

Nel caso ti venga richiesto il test HIV senza un valido e giustificato motivo, puoi rifiutarti di farlo e denunciare l’abuso. Lo stesso puoi fare se subisci un trasferimento o un licenziamento che ritieni motivato dal tuo stato sierologico, se viene violato il tuo diritto alla privacy o se subisci comportamenti discriminatori. Puoi rivolgerti al tuo sindacato, a un patronato, o a un avvocato del lavoro. La LILA può offrire a te o ai tuoi legali un’eventuale consulenza sullo specifico HIV/AIDS.
Molto spesso le persone con HIV non denunciano le discriminazioni subite per non rivelare pubblicamente la propria condizione e anche per questo il tema dei diritti violati resta sommerso. Anche se scegli di non procedere con una denuncia, puoi contribuire a far emergere il problema segnalando il tuo caso alla LILA con la garanzia del rispetto della tua privacy. La LILA si batte per riportare questo tema all’attenzione di istituzioni pubbliche, forze politiche, società civile e dei molti soggetti coinvolti, contro ogni forma di discriminazione.

 

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